Contratto collettivo di lavoro (CCL)

Ai sensi del campo d’applicazione aziendale e personale del CCL, il contratto è valido per tutti i lavoratori e i datori di lavoro della Svizzera tedesca, del Ticino e di Ginevra.

Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO)

Le associazioni padronali e le associazioni dei lavoratori (parti sociali) negoziano e stipulano un CCL con una determinata durata. Con la stipula di un CCL, le parti sociali fissano nel loro ramo professionale condizioni di lavoro disciplinate e all’avanguardia. Dall’entrata in vigore del CCL, tutte le aziende affiliate all’associazione padronale e tutti i lavoratori iscritti all’organizzazione dei lavoratori devono attenersi alle disposizioni del CCL.

Affinché valgano le stesse disposizioni minime per tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoro, su richiesta delle parti sociali e previo esame del SECO, il Consiglio federale conferisce al CCL il carattere obbligatorio generale (DFO). Con la dichiarazione di forza obbligatoria (DFO), tutte le aziende assoggettate al campo d’applicazione del CCL (anche quelle non affiliate all’associazione padronale) devono attenersi alle disposizioni minime in materia di salari e orario di lavoro contemplate dal contratto. Tali disposizioni valgono anche per le aziende estere che eseguono lavori in Svizzera e per le agenzie di prestito del personale. La DFO introduce quindi una parità di condizioni per tutte le parti interessate, scongiurando il dumping sociale e salariale.