Contratto collettivo di lavoro (CCL)
Ai sensi del campo d’applicazione aziendale e personale del CCL, il contratto è valido per tutti i lavoratori e i datori di lavoro della Svizzera tedesca, del Ticino e di Ginevra.
- Modifica parziale CCL Carrozzeria Art 18.1.pdf (64 KB)
- CCL Carrozzeria 2022-2025 (DFO dal 01.04.2024) (1424 KB)
- CCL Carrozzeria 2018-2021 (2425 KB)
- CCL Carrozzeria 2014 - 2017, 2° edizione, aprile 2016 (3545 KB)
- CCL Carrozzeria 2014 - 2017 (2158 KB)
- CCL Carrozzeria 2011 - 2013 (3182 KB)
- CCL Carrozzeria 2006 - 2010 (904 KB)
Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO)
Le associazioni padronali e le associazioni dei lavoratori (parti sociali) negoziano e stipulano un CCL con una determinata durata. Con la stipula di un CCL, le parti sociali fissano nel loro ramo professionale condizioni di lavoro disciplinate e all’avanguardia. Dall’entrata in vigore del CCL, tutte le aziende affiliate all’associazione padronale e tutti i lavoratori iscritti all’organizzazione dei lavoratori devono attenersi alle disposizioni del CCL.
Affinché valgano le stesse disposizioni minime per tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoro, su richiesta delle parti sociali e previo esame del SECO, il Consiglio federale conferisce al CCL il carattere obbligatorio generale (DFO). Con la dichiarazione di forza obbligatoria (DFO), tutte le aziende assoggettate al campo d’applicazione del CCL (anche quelle non affiliate all’associazione padronale) devono attenersi alle disposizioni minime in materia di salari e orario di lavoro contemplate dal contratto. Tali disposizioni valgono anche per le aziende estere che eseguono lavori in Svizzera e per le agenzie di prestito del personale. La DFO introduce quindi una parità di condizioni per tutte le parti interessate, scongiurando il dumping sociale e salariale.